Articolo 1 - Soci
I Soci non laureati provenienti
dalla categoria degli Aderenti (articolo 2 dello Statuto) vengono
ammessi alla categoria terza ai soli fini elettorali.
Con la perdita o l’acquisizione
del necessario titolo il Socio viene trasferito nella
nuova categoria di appartenenza.
La qualificazione del Socio
studente viene a cessare nell’anno sociale successivo a quello in cui viene conseguita la laurea, o comunque dopo otto anni di
permanenza nella categoria.
I tempi per la presentazione dei
ricorsi all’Assemblea Nazionale contro i deliberati in materia di ammissione di nuovi Soci o Aderenti, sono di 6 mesi dal
momento del ricevimento della relativa comunicazione di delibera.
Articolo 2 - Repertorio Nazionale Soci Esperti
E?istituito il Repertorio
Nazionale Soci Esperti (RNSE). In esso sono iscritti i Soci ordinari Nazionali e Sezionali a
seguito di domanda, corredata da adeguata documentazione, accettata dalla Commissione
Nazionale Accettazione Repertorio.
La Commissione Nazionale
Accettazione Repertorio ?formata da 5 membri eletti
dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l’ha
espressa.
L?span class=SpellE>A.I.N. certifica, tramite l’iscrizione al RNSE, le
capacit?professionali nelle varie discipline naturalistiche dei propri Soci
Esperti, che sono tenuti a svolgere la loro attivit?secondo le finalit?
statutarie dell’Associazione.
Il RNSE ?documento pubblico e
messo a disposizione di chiunque, ente pubblico o privato, ne faccia richiesta.
Le modalit?di presentazione
delle domande, la documentazione da allegare, i criteri di accettazione
nonch?ogni aspetto del funzionamento della Commissione Nazionale Accettazione
e della tenuta del RNSE sono contenute in apposito Regolamento di attuazione
del RNSE che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e
ratificato dall’Assemblea Nazionale.
Articolo 3 - Sezioni
Le Sezioni vengono
definite col nome della Regione nel cui ambito operano. Nel caso in cui nella stessa Regione siano presenti pi?Sezioni, tale definizione verr?seguita
dal nome della Provincia in cui ha sede ciascuna Sezione.
Tutti gli atti di competenza
delle Sezioni, e precisamente:
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il testo approvato del Regolamento della Sezione e delle sue
successive modifiche;
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i bilanci e la relazione annuale dell’attivit?svolta;
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
le nuove ammissioni di Soci e Aderenti;
?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>
l?/span>eventuale richiesta, o la modifica, del contributo
integrativo alla quota sociale, qualora esso sia previsto dal Regolamento della
Sezione;
devono
essere sollecitamente trasmessi alla Segreteria Nazionale. In particolare, quelli soggetti
all’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale devono pervenire alla
Segreteria Nazionale entro e non oltre il quindicesimo
giorno precedente quello di convocazione dell’Assemblea Nazionale stessa.
Articolo 4 - Assemblea
L’Assemblea deve essere convocata
con un preavviso di trenta giorni e l’avviso di convocazione deve recare
l’ordine del giorno.
Le eventuali deleghe presentate
per iscritto, sono valide solo se consegnate al Segretario all’inizio
dell’Assemblea. I Soci possono farsi
rappresentare da qualsiasi altro Socio avente diritto al voto. Ogni Socio pu?essere portatore, al massimo,
di dieci deleghe; se per?i deleganti sono Soci Nazionali residenti nella
Regione in cui si svolge l’Assemblea, o Soci Sezionali di quella stessa
Regione, questo numero ?ridotto a due.
Articolo 5 - Commissioni
Possono essere istituite, su proposta del Consiglio Direttivo e con l’approvazione
dell’Assemblea, speciali Commissioni per lo svolgimento, temporaneo o
permanente, di particolari attivit?conformi allo Statuto.
Articolo 6 - Consiglio Direttivo
Le elezioni del Consiglio
Direttivo si svolgono sulla base di una lista di
candidature preparata dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente. Essa deve accogliere le proposte
eventualmente formulate dai Consigli Direttivi Sezionali o da gruppi di almeno
quindici Soci che non siano auto-candidati.
La lista deve distinguere i Soci
Nazionali e Sezionali e indicare, per ogni candidato, la Sezione, la categoria di appartenenza e i proponenti. I candidati dovranno essere, per ognuna
delle tre categorie, almeno due e, in totale, in numero doppio di quello dei
Consiglieri da eleggere.
E?ammessa la votazione inviata
per posta, o recapitata comunque all’Assemblea, purch?
sia possibile controllare se il votante ha diritto al voto e il voto rimanga
segreto. Non sono ammesse deleghe.
Le elezioni si svolgono
esprimendo un massimo di dieci preferenze; non possono essere votati pi?di
quattro candidati di una medesima categoria.
Ad elezioni ultimate i candidati vengono elencati in ordine progressivo, a seconda del numero
di voti ottenuto, con a fianco l’indicazione della categoria di appartenenza.
Vengono
nominati Consiglieri, fino al numero di membri stabilito, (articolo 5 dello
Statuto), nell’ordine:
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il primo eletto di ognuna delle tre categorie;
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il primo eletto di ognuna delle Sezioni non rappresentate
tra i primi tre Consiglieri con priorit?in base al numero dei voti ottenuti;
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altri eletti, nell’ordine progressivo dei voti ottenuti,
indipendentemente dalla qualifica di Nazionali o Sezionali e dalla Sezione o
categoria di appartenenza, con la sola limitazione che i Consiglieri di una
categoria non devono superare la somma di quelli delle altre.
In caso di vacanza di posti il
Consiglio viene integrato secondo i criteri previsti
nel precedente comma.
Decade automaticamente il
Consigliere che sia assente ingiustificato per tre
riunioni successive, o che non abbia partecipato almeno ad una delle riunioni
di un anno sociale.
Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono valide quando ad esse partecipa almeno
la met?pi?uno dei Consiglieri; nel calcolo del numero legale non sono
conteggiati i Consiglieri assenti giustificati per iscritto, fino ad un numero
di un quarto del numero totale dei componenti.
Sono ammesse deleghe scritte ad
un rappresentante della propria Sezione sino ad un massimo per ogni riunione di
un quarto dei componenti del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Possono partecipare al Consiglio
Direttivo Nazionale senza diritto di voto i Presidenti o loro delegati, delle
Sezioni non rappresentate nel Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
La presenza per delega e la
giustificazione non sono valide ai fini della permanenza in carica.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parit?il
voto del Presidente ?determinante.
L’elezione del Presidente, dei
Vicepresidenti, del Comitato di Presidenza e del Tesoriere ha luogo nella prima
riunione del Consiglio Direttivo dopo la sua elezione. La nomina del Segretario deve essere
ratificata dal Consiglio nella prima o nella seconda riunione.
Articolo 7 - Quote sociali
L’ammontare della quota sociale viene stabilito, di anno in anno, dall’Assemblea ordinaria,
su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota dei Soci studenti e
degli Aderenti sar?/span> pari alla met?della quota degli
altri Soci.
I Soci Nazionali versano le quote
direttamente alla Tesoreria centrale dell?span class=SpellE>A.I.N.;
i Soci Sezionali versano le quote stabilite alle singole Sezioni che
provvederanno a trasmettere alla Tesoreria Nazionale il 50% della quota
incassata.
Le Sezioni possono, con
deliberazione approvata dall’Assemblea Nazionale, richiedere ai loro Soci
contributi integrativi annuali per proprie attivit?particolari; questi
contributi non devono comunque essere superiori alla
met?della quota sociale.
Articolo 8 - Pubblicazioni
Per l’attivit?editoriale il Presidente pu?nominare uno o pi?Redattori. I Redattori partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a meno che non siano anche Consiglieri.
Articolo 9 - Modifiche del Regolamento
Modifiche del Regolamento possono
essere introdotte dall’Assemblea, di propria iniziativa o su
proposta del Consiglio Direttivo.
Esse vanno approvate a
maggioranza semplice e devono comunque essere votate
anche dal Consiglio Direttivo. In caso
di disaccordo, il Consiglio convoca un’Assemblea straordinaria la cui votazione
sar?definitiva.
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