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T O P I C    R E V I E W
MarzioRemus Posted - 19/09/2007 : 22:32:53
Può essere utile ai laureati in Scienze e Tecnologie per la Natura leggere alcune parti del DPR che li ammette alle prove per l'iscrizione ad alcuni albi professionali. Il testo è solo indicativo e per qualsiasi atto o per avere maggiori informazioni si suggerisce di reperire il testo completo del Decreto su carta. I puntini (...) indicano che parte del testo è stata omessa.

Il riferimento è: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 'Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti' pubblicato nel Supplemento Ordinario n°212/L della Gazzetta Ufficiale n° 190 del 17/08/2001.

Estratti:

Titolo primo NORME GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

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Art. 2. Istituzione di sezioni negli albi professionali

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di Laurea Magistrale;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

..

Art. 7. Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di Laurea Magistrale definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
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Capo III Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore


Art. 15.
Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

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4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
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5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto junior;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore junior.

6. L'iscrizione all'albo professionale e' accompagnata dalle dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezione A - settore pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica", "sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore pianificazione".

Art. 16. Attività professionali
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5. Formano oggetto dell'attività' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:
..
b) per il settore "pianificazione":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
..

Art. 18.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

..

b) per il settore "pianificazione":
1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:

b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città' e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità' urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4. 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università', attività' strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività' esonera dalla prova pratica.

Capo VI Professione di biologo
Art. 30. Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei biologi", "sezione dei biologi iuniores".

Art. 31. Attivita' professionali
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1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività' di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
2. e) procedure di controllo di qualita'. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività' professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

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Art. 33. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) classe 12 - Scienze biologiche;
b) classe 1 - Biotecnologie;
c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.
..

Capo XI Art. 55. Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale

1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
..

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.



La notizia è tratta da qui
http://dept.bio.unipd.it/~stn/STN/moduli/iscrizione_agli_ordini.htm



Edited by - marzioremus on 09/19/2007 22:33:59

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