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T O P I C    R E V I E W
giosy_77 Posted - 16/02/2003 : 10:51:48
Cari Colleghi,
Dopo più di un anno da quando posi la domanda, ho trovato la risposta.
Quale domanda, vi chiederete. "I naturalisti possono effettuare e firmare elenchi floristici?"
Signori, la risposta è NO. Perchè? Perchè, come mi ha detto poche settimane fa un avvocato consulente della Provincia di Milano, noi possiamo fare solo ciò che non è stato espressamente attribuito come competenza di un'altra figura professionale, e la Legge di istituzione dell'Albo dei Biologi attribuisce appunto a loro questa attività. Si può dire che ho compiuto reato?
Di seguito riporto le competenze di Agronomi e Forestali, Ingegneri ed Architetti, Biologi.
Troverete anche che la progettazione del verde e le rinaturalizzazioni sono degli agronomi, ed è pertanto inutile che io stia frequentando un corso di perfezionamento in progettazione del verde negli spazi urbani, presso l'Università Statale di Milano.
AGRONOMI E FORESTALI
Art. 2 Attività professionali
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonchè di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nà di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

INGEGNERI ED ARCHITETTI
51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
56. Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

BIOLOGI
Art. 3. Oggetto della professione
Formano oggetto della professione di biologo:
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, alolegno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza,
metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né‚ pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B (biologo junior), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:
a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività' di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
e) procedure di controllo di qualita'. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività' professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Sono allibita, delusa, sfinita. Il mio CV professionale è da buttare nel cesso, perchè così è come se non avessi quasi mai lavorato.
Non voglio fare altri commenti.
Giorgia Angioi

Naturalista e botanica, consigliere aggiunto della sezione PAO
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
giosy_77 Posted - 17/02/2003 : 17:49:47
Caro Maurizio,
le tue parole aprono uno spiraglio di luce. Mi stavo appunto domandando come fosse che, essendo la progettazione del verde esclusiva degli Agronomi e forestali, mi avessero ammessa (unica naturalista in mezzo ad agronomi, ma anche architetti e biologi) al corso di progettazione del verde negli spazi urbani all'Università di Milano. L'attestato che spero di conseguire, mi darà una sorta di "licenza di progettare"? Nel frattempo, sperando di riuscire ad aprirmi nuovi spazi lavorativi nella professione, sto collaborando come educatrice ambientale e cercando QUALSIASI lavoro retribuito (anche operaia, per intenderci).
Buttare nel cesso il mio CV vuol dire buttarci a ruota anni di vita e sacrifici, e mi rifiuto di accettarlo.
Spero nel futuro e continuo a "flettermi" sul lavoro.
Grazie e ciao a tutti.
Giorgia

Naturalista e botanica, consigliere aggiunto della sezione PAO
Maurizio Conti Posted - 17/02/2003 : 15:06:53
Se le cose fossero come ti hanno detto sarebbe veramente da chiederci come facciamo a sopravvivere.
Nella realtà le cose sono leggermente diverse:
possiamo fare tutto ciò che non è espressamente indicato come esclusivo di un albo professionale.
Le esclusività sono poche e sono caratteristiche essenzialmente di albi particolari (notai, medici, ecc.).
La normativa europea, inoltre, punta in tutt' altra direzione.
Da qui a dire che possiamo fare tutto ciò che vogliamo ce ne corre, ma resta comunque un'ampia "zona grigia" che consente, quantomeno a coloro che hanno la forza (economica e di "nome") per farlo, di fare quanto sappiamo fare.
E' evidente che il problema si può porre (e regolarmente si pone) nel caso di interpretazione a nostro favore degli spazi che la legge ci lascia nel caso di concorsi banditi da Enti Pubblici, in quanto l' ammettere o il non ammettere un naturalista è responsabilità che solo pochi si sentono di prendere (anche perché subentrano i problemi di cui parlammo in ML, ma che non è detto che continuino ancora per molto).


Maurizio Conti

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